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PASTA E RISO: FIRMATI I DECRETI PER OBBLIGO PROVENIENZA IN ETICHETTA

20/7/2017

 
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che i Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda hanno firmato il 20 luglio 2017 i due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la pasta in etichetta. 
I provvedimenti introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari.

Novità dei decreti

Grano e pasta. Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
  • Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato.
  • Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: «Italia e altri Paesi UE e/o non UE».

Riso. Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
  • “Paese di coltivazione del riso”;
  • “Paese di lavorazione”;
  • “Paese di confezionamento”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

Origine visibile in etichetta

Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.
​
Decreti in vigore fino a piena attuazione Regolamento UE 1169

I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.



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